Ecco cosa si può e non si può fare
Dare vigore al settore edilizio con l’incentivazione di interventi green. Questa idea sta alla base dell’ecobonus 110%, lo sconto introdotto dopo l’emergenza CoronaVirus. Nella versione ufficiale pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale sono stati introdotti i termini di fruizione della detrazione,
con multe fino a 15 mila euro per chi utilizza il bonus in maniera illegittima.
Lo sconto del 110% è una delle misure più interessanti introdotte dal Dl rilancio. Per avere diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito è necessario seguire un iter preciso, che prevede la presentazione della
certificazione energetica, che deve comprovare il miglioramento dell’edificio in termini di impatto ambientale e messa in sicurezza. In caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere il richiedente andrà incontro a sanzioni pesantissime e alla decadenza immediata dei benefici fiscali.
Di seguito l’elenco dei lavori che danno diritto all’ecobonus.
Va ricordato che nell’agevolazione fiscale non rientrano gli interventi effettuati da persone fisiche, esterne dall’attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quelli da abitazione principale. Sono state incluse le seconde case ma se non sono villette unifamiliari
A chi spetta l’ecobonus
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
• i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
• le associazioni tra professionisti
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
• i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale
• tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione
anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
• il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
• le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Come richiedere l’ecobonus
Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
• asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
• attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questa certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per i
seguenti interventi:
– sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e ’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
– acquisto e posa in opera delle schermature solari
– installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
– acquisto e installazione di dispositivi multimediali
• scheda informativa relativa agli interventi realizzati
Per quali lavori si può chiedere
I lavori ammessi sono tutti quelli già previsti dal precedente ecobonus, cui si aggiungono due importanti novità. Ecco l’elenco completo:
• sostituzione di finestre comprensive di infissi
• installazione caldaie a biomassa e a condensazione, purché di classe energetica A
• interventi di coibentazione
• riqualificazione totale (volta a ridurre del 50/60% le spese di gas e luce);
• installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produzione di acqua calda
• rifacimento facciate
• lavori condominiali di efficientamento energetico
• impianti fotovoltaici
• messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle zone a maggior rischio sismico
• acquisto di accumulatori e colonnine di ricarica per auto elettriche
Occhio a date e classi energetiche
I lavori andranno realizzati tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La norma vale anche per le facciate dei palazzi, che potranno essere rimessi a nuovo praticamente gratis. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires.
Attenzione!
L’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta,
da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).